LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE

la legge 13 luglio 2015, n.107, ha inserito organicamente l’alternanza scuola lavoro (ASL) nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado (articoli dal 33 al 43).

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di Bilancio 2019), all’articolo 1, comma 785, ne dispone l’adozione con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO” (PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei percorsi.

Per gli istituti professionali, sono previste  210 ore da effettuare negli ultimi 3 anni di corso. 

L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio.

 

Per approfondimenti, scaricare la guida operativa elaborata dall'ANP

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NORMATIVA REGIONE UMBRIA

Gli stage in Italia sono regolamentati dalle normative regionali; diversamente, la normativa di riferimento per i tirocini rimane il decreto ministeriale 142/1998.

 Al fine di stabilire standard minimi uniformi in tutta Italia, il 24 gennaio 2013 è stato siglato, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il documento “Linee guida in materia di tirocini”, come previsto dalla legge n. 92/2012 (Legge Fornero). 

 L'Umbria ha regolamentato la materia con la deliberazione della giunta regionale 2 dicembre 2013 n. 1354.

TESTO DELLA DELIBERA REGIONALE

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umbria 2014.pdf
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La Giunta regionale con deliberazione n. 597 del 26 maggio 2014 ha approvato il testo modificato della D.G.R. n. 1354 del 2 dicembre 2013 della "Direttiva di attuazione dei tirocini extracurriculari (art. 1, l.r. 17/09/2013 n. 17)" (Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 29 del 18 giugno 2014).

Le nuove disposizioni hanno in particolare deliberato criteri che riguardano l'attivazione di tirocini in deroga alla disciplina generale per le persone appartenenti a gruppi vulnerabili.

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DELIBERA 597 26-5-2014.pdf
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DECRETO 25 marzo 1998, n. 142
Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri
di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui
tirocini formativi e di orientamento
decreto 25-3-98 norme attuative stage.ht
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articoli principali

ART. 2 COMMA 7: la durata settimanale delle attività previste per lo svolgimento dei tirocini [..] deve essere almeno pari a venti ore settimanali e comunque non superiore al massimo delle ore settimanali di lavoro previste dal CCNL relativo al settore di riferimento del soggetto ospitante.


ART. 4 COMMA 2: i tirocinanti non potranno essere impegnati in attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio, né gli stessi potranno essere impiegati per sostituire personale con contratto a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli funzionali all’organizzazione del soggetto ospitante.


ART. 4 COMMA 5: Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e con quella in materia di diritto al lavoro delle persone disabili, nonché con l’applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.


ART. 9 COMMA 1: Il soggetto ospitante, in base alle dimensioni numeriche dell’unità operativa o della sede legale in cui si svolge il tirocinio, può accogliere contemporaneamente un numero di tirocini, siano essi curriculari o extracurriculari, entro i limiti di seguito indicati:

a) unità con un numero compreso tra zero e cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante; in assenza di dipendenti il soggetto ospitante dovrà assicurare il tutoraggio anche attraverso un soggetto esterno in caso di rete d’imprese;
b) unità con un numero compreso tra sei e diciannove dipendenti a tempo indeterminato: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) unità con un numero pari o superiore a venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.