Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12-05-1998
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 25 marzo 1998, n. 142. Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE e con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'articolo 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative; Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998; Considerato che criteri e modalita' dei rimborsi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'articolo 18, comma 1, lettera g), e dell'articolo 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione della necessita' di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. 2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro. 3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attivita' dell'azienda, nei limiti di seguito indicati: a) aziende con non piu' di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non piu' di due tirocinanti contemporaneamente; c) con piu' di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente. Art. 2. Modalita' di attivazione 1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati: a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali; b) universita' e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; c) provveditorati agli studi; d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonche' centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196; f) comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. 2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilita' di revoca, della regione. Art. 3. Garanzie assicurative 1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche' presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilita' civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attivita' eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. 2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante puo' assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL. 3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo e' calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988. Art. 4. Tutorato e modalita' esecutive 1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo delle attivita'; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento. 2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che puo' riguardare piu' tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente: a) obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza; b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale; c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3; d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; e) il settore aziendale di inserimento. 3. L'esperienza puo' svolgersi in piu' settori operativi della medesima organizzazione lavorativa. 4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralita' di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E' ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate. 5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto. Art. 5. Convenzioni 1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Art. 6. Valore dei corsi 1. Le attivita' svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Art. 7. D u r a t a 1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima: a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria; b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilita'; c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attivita' formative postdiploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione; d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonche' di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione postsecondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f); f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. 2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonche' dei periodi di astensione obbligatoria per maternita'. 3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5. Art. 8. Estensibilita' ai cittadini stranieri 1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonche' ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocita' e criteri e modalita' da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Art. 9. Procedure di rimborso 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite: a) le modalita' e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalita' del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; b) le modalita' e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'articolo 2, comma 1, punto a), del presente decreto; c) le modalita' e le condizioni per la computabilita', ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purche' questi ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 3. Resta ferma la possibilita', per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento. Art. 10. Norme abrogate 1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14, 15, 16, 17 e 18, dell'articolo 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' l'articolo 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 marzo 1998 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1998 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 35 Allegato 1 CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (Schema) (Art. 3, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) TRA Il/la ....................................... (soggetto promotore) con sede in .................., codice fiscale ...................... d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal sig. ............................... nato a ......................... il .............................; E ....................................... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in .............................., codice fiscale ........................... d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal sig. ..............................., nato a .............................. il ............................ Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 96, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Si conviene quanto segue: Art. 1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la ..... ............................... (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di ............................ (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997. Art. 2. 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attivita' di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didatticoorganizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilita' civile. Art. 3. 1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e' tenuto a: svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 4. 1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonche' per la responsabilita' civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. 2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento. ................, (data) .................................. (firma per il soggetto promotore) ............................... (firma per il soggetto ospitante) ............................... Allegato 2 (su carta intestata del soggetto promotore) PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (rif. Convenzione n. .... stipulata in data .........) Nominativo del tirocinante .......................................... nato a .................................... il ..................... residente in ................... codice fiscale ..................... Attuale condizione (barrare la casella): __ __ - studente scuola secondaria superiore | | | | |__| |__| __ __ - universitario|||| |__| |__| __ __ - frequentante corso post-diploma | | | | |__| |__| __ __ - post-laurea | | | | |__| |__| __ __ - allievo della formazione professionale | | | | |__| |__| __ __ - disoccupato/in mobilita' | | | | |__| |__| __ __ - inoccupato | | | | |__| |__| (barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) si no Azienda ospitante ................................................... Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) ................. .................................................................... Tempi di accesso ai locali aziendali ................................ .................................................................... Periodo di tirocinio n. mesi dal .............. al .............. Tutore (indicato dal soggetto promotore) ............................ .................................................................... Tutore aziendale .................................................... .................................................................... Polizze assicurative: - Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ......... - Responsabilita' civile posizione n. .......... compagnia .......... Obiettivi e modalita' del tirocinio ................................. .................................................................... .................................................................... Facilitazioni previste .............................................. .................................................................... .................................................................... Obblighi del tirocinante: - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; - rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; - rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. ............, (data) ................ Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante .............. Firma per il soggetto promotore ............... Firma per l'azienda ........................... N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (istituzione ed ordinamento della scuola media statale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1963. Note all'art. 2: Gli articoli 24 e 29 nonche' 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) cosi' recitano: "Art. 24 (Istituzione delle agenzie per l'impiego). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate, e' istituita in ogni regione l'agenzia per l'impiego. Essa, operando in coordinamento con gli osservatori nazionali e regionali del lavoro, nonche' con i servizi preposti all'orientamento ed alla formazione professionale, svolge ogni attivita' utile al fine di: a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro; b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione; c) favorire l'impiego dei soggetti piu' deboli nel mercato del lavoro; d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti organi della regione proposte e programmi di politica attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare gli interventi dello Stato e della regione in materia. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa le direttive generali per lo svolgimento dell'attivita' delle agenzie per l'impiego, per il coordinamento tra le stesse nonche' della loro attivita' con quella degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego, nella sua qualita' di organo tecnico progettuale, attua gli indirizzi della commissione regionale per l'impiego. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la commissione centrale e quelle regionali per l'impiego, nonche' gli organi di governo delle regioni interessate, determina la struttura ed il funzionamento delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia il contingente di personale che, su proposta del direttore, potra' essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore e' scelto di norma tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalita' e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso puo' essere scelto anche tra personale estraneo all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti ed e' assunto con contratto di diritto privato a termine e rinnovabile. 4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie. 5. Presso le agenzie puo' essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle universita', restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. 6. Per lo svolgimento della sua attivita' l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti pubblici. 7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, la commissione regionale e gli organi di governo della regione interessata, ha facolta' di non procedere alla istituzione della agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui si ritengano esistenti analoghe strutture, promosse dalle regioni, che siano idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1. 8. Nella regione Trentino-Alto Adige ai compiti dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi le province autonome di Trento e Bolzano". "Art. 29 (Disciplina speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le funzioni attribuite alle commissioni circoscrizionali, provinciali e regionali per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23), e 9, n. 5), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione. 2. Le province autonome di Trento e di Bolzano determinano gli ambiti territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali ai sensi dell'art. 1, comma 2. 3. Sono fatte comunque salve le competenze delle province autonome in materia di apprendistato, categorie e qualifiche dei lavoratori, addestramento e formazione professionale attribuite alle stesse ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione. 4. Ai fini di coordinare l'attivita' dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'art. 8 con quella degli osservatori istituiti dalle province autonome, le stesse stipulano apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale". "Art. 1 (Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego). - 1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilita' sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio. 3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, puo' istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento. 4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianita' di iscrizione maturata. 5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale e' istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa e' nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877. 7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizione alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro. 8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Resta fermo quanto disposto dall'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264". - L'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione) cosi' recita: "Art. 17 (Riordino della formazione professionale). - 1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita' di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un piu' razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale ed al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato ed il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un piu' generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia: a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualita' dell'offerta di lavoro, elevare le capacita' competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese ed alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attivita' di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realta' produttive locali nonche' di promozione ed aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalita' adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze; b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese; c) svolgimento delle attivita' di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati; d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilita', di lavoratori disoccupati per i quali l'attivita' formativa e' propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o piu' fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresi' essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione; e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'art. 5, comma 5, dei criteri e delle modalita' di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale; f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la formazione e la mobilita' interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonche' la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilita', da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; g) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. 2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. 3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali e' istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 4. Il fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonche', per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che gravera' sulle disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845 del 1978. 5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che puo' essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari". Nota all'art. 3: - Il testo del D.M. del 18 giugno 1988 (Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e le relative modalita' di applicazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152. Nota all'art. 7: - L'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) cosi' recita: "1. Nelle cooperative che svolgono le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 -bis, 47 -ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni". Nota all'art. 9: - L'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (per il titolo della legge si veda in nota all'art. 2), cosi' recita: "Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento). - 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizione nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; universita'; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati; d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificita' dei diversi tipi di utenti; e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilita' civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo delle attivita'; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante puo' stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico; f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attivita' svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro; g) possibilita' di ammissione, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; i) computabilita' dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purche' gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione". - L'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) cosi' recita: "Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le ragioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 cosi' individuate ai sensi del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno o di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee. 1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresi' conto: a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravita' o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri gia' definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori; b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica; c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale e di deindustrializzazione; d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico. 2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicita' e stabilita' nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilita', di servizi terziari e di edilizia abitativa economicopopolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unita' lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro. 3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalita' di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entita' del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorita' per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda e' presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile. 4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilita' del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonche' in imisura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. 6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, societa', cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacita' tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonche' con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilita' e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilita' dei progetti e dei risultati conseguiti. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo. 7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonche' per le attivita' di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine. 8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. - L'art. 26, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (per il titolo della legge si vede in nota all'art. 2), cosi' recita: "6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti modalita' e criteri per il rimborso, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di legge vigenti". - Il testo della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1968, n. 109. - Gli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (per il titolo della legge si veda in nota all'art. 2), cosi' recitano: "Art. 5 (Compiti delle commissioni regionali per l'impiego). - 1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare: a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'art. 3 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83. b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita' per agevolarne l'occupazione in attivita' predeterminate; c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste di altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalita'; d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attivita' di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate, dalla regione; e) possono stabilire, in deroga all'art. 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalita' diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e di diverse periodicita' e modalita' per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione; f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe; g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero ed alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonche' alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore; h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed eguaglianza di opportunita' tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parita'. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni". "Art. 17 (Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego). - 1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale puo' stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonche', in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facolta' di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione puo' prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile. 2. La convenzione puo' anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti ed i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di forniazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facolta' di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attivita' formative. 3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale e' trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima e' sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni. 4. Il nulla osta di avviamento e' rilasciato dalla sezione circoscrizionale. 5. Gli oneri conseguenti all'attivita' formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845". Nota all'art. 10: - L'art. 9 del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (per il titolo si vede in nota all'art. 9), cosi' come, in parte, abrogato dal presente articolo, risulta essere il seguente: "Art. 9 (Interventi di formazione professionale). - 1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalita', le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5. 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilita', diretti a favorirne la ricollocazione anche in attivita' di lavoro autonomo e cooperativo, nonche' servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso con priorita' per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attivita', nonche' interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. 3.bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attivita' socialmente utili. La partecipazione a tale attivita', per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento. 4. Le attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis gravano sulle disponibilita' del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5 nonche', per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilita' di cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492. 5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo. 6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 per il finanziamento delle attivita' di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 33 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5. 7. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali e' chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalita' ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilita' del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego. 8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonche' quelli di cui all'art. 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l'impiego, di cui e' membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali. 9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 54 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare la continuita' operativa delle attivita' previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilita' del Fondo di cui al comma 5. 11. Nell'ambito della stessa gestione e' mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilita' risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi. 12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia' disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonche' l'art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40. 13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' di cui all'art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 14-18. (Abrogati)". - L'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), cosi' come, in parte, abrogato dal presente articolo, risulta essere il seguente: "Art. 3. - 1. I lavoratori di eta' compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalita' diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale. 1.bis. Nelle aree indicate dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonche' in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro e' ammesso sino all'eta' di 32 anni. 2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1. 3. I tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la delibera della commissione regionale impiego non sia intervenuta nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione, provvede il Direttore dell'Ufficio Regionale del lavoro e della massima occupazione. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalita' formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali puo' essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino piu' ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego. 4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalita' di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti di intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo. 5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro e' computato nell'anzianita' di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuato durante ovvero al temine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro. 6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori. 7. Al temine del rapporto il datore di lavoro e' tenuto ad attestare l'attivita' svolta ed i risultati formativi consguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente. 8. La commissione regionale per l'impiego puo' effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro. 9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto. 10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento puo' essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro. 12. I lavoratori che abbiano svolto attivita' di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma, dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione e' computato nell'anzianita' di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni del mercato nonche' delle caratteristiche della formazione conseguita, puo' elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi. 13. (Abrogato). 14. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attivita' direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi. 15. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti ed i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE. 16. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attivita' sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'. 17. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa legge". - Il testo della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Leggequadro in materia di formazione professionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1978, n. 362.