Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12-05-1998


                           MINISTERO DEL LAVORO                                    
                        E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                                 
                                                                                   
DECRETO 25 marzo 1998, n. 142.                                                  
Regolamento recante norme di attuazione  dei principi e dei criteri           
di  cui all'articolo  18  della legge  24 giugno  1997,  n. 196,  sui           
tirocini formativi e di orientamento.                                           
                                                                                   
                          IL MINISTRO DEL LAVORO                                   
                        E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                                 
                              di concerto con                                      
                   IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE                           
                                   e con                                           
                      IL  MINISTRO   DELL'UNIVERSITA'                              
              E  DELLA  RICERCA   SCIENTIFICA  E  TECNOLOGICA                      
                                                                                   
     Vista la legge del 24 giugno  1997, n. 196, recante disposizioni in           
   materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'articolo 18           
   della predetta legge 24 giugno  1997, n. 196, contenente disposizioni           
   in  materia di  tirocini formativi  e di  orientamento, il  cui primo           
   comma stabilisce  che, con  decreto del Ministro  del lavoro  e della           
   previdenza  sociale  di  concerto  con  il  Ministro  della  pubblica           
   istruzione  e  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca           
   scientifica  e tecnologica  da  adottarsi ai  sensi dell'articolo  17           
   della  legge  23  agosto  1988, n.  400,  sono  emanate  disposizioni           
   attuative;                                                                      
     Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione;                              
     Udito  il  parere  del  Consiglio   di  Stato  reso  dalla  sezione           
   consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;               
     Considerato   che  criteri   e  modalita'   dei  rimborsi   di  cui           
   all'articolo 9,  comma 1, lettere  a) e b), del  presente regolamento           
   non possono  costituire oggetto di disciplina  regolamentare, essendo           
   per  essi prevista  separata decretazione  successiva al  regolamento           
   medesimo,  a  norma   dell'articolo  18,  comma  1,   lettera  g),  e           
   dell'articolo 26, comma  6, della sopracitata legge n.  196 del 1997,           
   anche  in considerazione  della necessita'  di verificare  le risorse           
   finanziarie preordinate allo scopo;                                             
     Data  comunicazione al  Presidente del  Consiglio dei  Ministri con           
   nota del 18 marzo 1998;                                                         
                                                                                   
                                  E m a n a                                        
                         il seguente regolamento:                                  
                                  Art. 1.                                          
                                 Finalita'                                         
                                                                                   
     1. Al fine di realizzare momenti  di alternanza tra studio e lavoro           
   nell'ambito  dei   processi  formativi  e  di   agevolare  le  scelte           
   professionali mediante  la conoscenza  diretta del mondo  del lavoro,           
   sono  promossi  tirocini formativi  e  di  orientamento a  favore  di           
   soggetti che abbiano gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della           
   legge 31 dicembre 1962, n. 1859.                                                
     2.  I  rapporti   che  i  datori  di  lavoro   privati  e  pubblici           
   intrattengono con i  soggetti da essi ospitati ai sensi  del comma 1,           
   non costituiscono rapporti di lavoro.                                           
     3. I  datori di  lavoro possono  ospitare tirocinanti  in relazione           
   all'attivita' dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:                     
     a) aziende con non piu' di cinque dipendenti a tempo indeterminato,           
   un tirocinante;                                                                 
     b) con un  numero di dipendenti a tempo  indeterminato compreso tra           
   sei e diciannove, non piu' di due tirocinanti contemporaneamente;               
     c) con piu' di venti  dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti           
   in misura  non superiore al  dieci per cento dei  suddetti dipendenti           
   contemporaneamente.                                                             
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                          Modalita' di attivazione                                 
                                                                                   
     1. I tirocini  formativi e di orientamento sono  promossi, anche su           
   proposta  degli enti  bilaterali e  delle associazioni  sindacali dei           
   datori di  lavoro e dei  lavoratori, da parte dei  seguenti soggetti,           
   anche tra loro associati:                                                       
     a) agenzie per l'impiego istituite ai  sensi degli articoli 24 e 29           
   della legge  28 febbraio  1987, n.  56, sezioni  circoscrizionali per           
   l'impiego  di  cui  all'articolo   1  della  medesima  legge,  ovvero           
   strutture,  aventi analoghi  compiti  e  funzioni, individuate  dalle           
   leggi regionali;                                                                
     b) universita' e istituti di istruzione universitaria statali e non           
   statali abilitati al rilascio di titoli accademici;                             
     c) provveditorati agli studi;                                                 
     d)  istituzioni scolastiche  statali  e non  statali che  rilascino           
   titoli di  studio con valore  legale, anche nell'ambito dei  piani di           
   studio previsti dal vigente ordinamento;                                        
     e)  centri  pubblici  o  a partecipazione  pubblica  di  formazione           
   professionale e/o  orientamento nonche' centri operanti  in regime di           
   convenzione  con  la  regione   o  la  provincia  competente,  ovvero           
   accreditati ai sensi dell'articolo 17  della legge 24 giugno 1997, n.           
   196;                                                                            
     f)  comunita' terapeutiche,  enti ausiliari  e cooperative  sociali           
   purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;                 
     g) servizi di  inserimento lavorativo per disabili  gestiti da enti           
   pubblici delegati dalla regione.                                                
     2.  I  tirocini  possono   essere  promossi  anche  da  istituzioni           
   formative  private, non  aventi  scopo di  lucro,  diverse da  quelle           
   indicate in  precedenza, sulla base di  una specifica autorizzazione,           
   fatta salva la possibilita' di revoca, della regione.                           
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                           Garanzie assicurative                                   
                                                                                   
     1. I  soggetti promotori  sono tenuti  ad assicurare  i tirocinanti           
   contro  gli  infortuni sul  lavoro  presso  l'Istituto nazionale  per           
   l'assicurazione  contro gli  infortuni  sul  lavoro (INAIL),  nonche'           
   presso idonea  compagnia assicuratrice per la  responsabilita' civile           
   verso  terzi. Le  coperture assicurative  devono riguardare  anche le           
   attivita'   eventualmente  svolte   dal  tirocinante   al  di   fuori           
   dell'azienda e  rientranti nel progetto formativo  e di orientamento.           
   Le regioni  possono assumere  a proprio carico  gli oneri  connessi a           
   dette coperture assicurative.                                                   
     2. Nel  caso in cui  i soggetti  promotori delle iniziative  di cui           
   all'art.  1 siano  le strutture  pubbliche competenti  in materia  di           
   collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che           
   ospita  il  tirocinante  puo'   assumere  a  proprio  carico  l'onere           
   economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.                           
     3. Ai fini  dell'assicurazione contro gli infortuni  del lavoro, il           
   premio assicurativo e' calcolato sulla base della retribuzione minima           
   annua valevole  ai fini del  calcolo delle prestazioni INAIL  e sulla           
   base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della           
   tariffa dei premi,  approvata con decreto ministeriale  del 18 giugno           
   1988.                                                                           
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                       Tutorato e modalita' esecutive                              
                                                                                   
     1. I soggetti promotori garantiscono  la presenza di un tutore come           
   responsabile didatticoorganizzativo  delle attivita'; i  soggetti che           
   ospitano   i   tirocinanti   indicano   il   responsabile   aziendale           
   dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.                          
     2.  I  tirocini sono  svolti  sulla  base di  apposite  convenzioni           
   stipulate tra  i soggetti promotori e  i datori di lavoro  pubblici e           
   privati. Alla  convenzione, che  puo' riguardare piu'  tirocini, deve           
   essere allegato un  progetto formativo e di  orientamento per ciascun           
   tirocinio, contenente:                                                          
     a) obiettivi e modalita'  di svolgimento del tirocinio assicurando,           
   per gli studenti, il raccordo  con i percorsi formativi svolti presso           
   le strutture di provenienza;                                                    
     b) i nominativi del tutore  incaricato dal soggetto promotore e del           
   responsabile aziendale;                                                         
     c)   gli  estremi   identificativi  delle   assicurazioni  di   cui           
   all'articolo 3;                                                                 
     d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;                      
     e) il settore aziendale di inserimento.                                       
     3.  L'esperienza puo'  svolgersi  in piu'  settori operativi  della           
   medesima organizzazione lavorativa.                                             
     4. Qualora  le esperienze  si realizzino  presso una  pluralita' di           
   aziende,  le convenzioni  possono  essere stipulate  tra il  titolare           
   della  struttura   che  promuove  i  tirocini   e  l'associazione  di           
   rappresentanza  dei  datori  di  lavoro interessati.  E'  ammessa  la           
   stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti           
   istituzionali competenti  a promuovere  i tirocini e  le associazioni           
   dei datori di lavoro interessate.                                               
     5.  I  modelli  di  convenzione   e  di  progetto  formativo  e  di           
   orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.            
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                                Convenzioni                                        
                                                                                   
     1.  I soggetti  promotori  sono tenuti  a  trasmettere copia  della           
   convenzione e  di ciascun progetto  formativo e di  orientamento alla           
   regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della           
   previdenza sociale competente per  territorio in materia di ispezione           
   nonche' alle  rappresentanze sindacali aziendali ovvero  in mancanza,           
   agli  organismi locali  delle  confederazioni sindacali  maggiormente           
   rappresentative sul piano nazionale.                                            
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                              Valore dei corsi                                     
                                                                                   
     1.  Le attivita'  svolte nel  corso  dei tirocini  di formazione  e           
   orientamento,  possono  avere  valore  di credito  formativo  e,  ove           
   debitamente  certificato dalle  strutture promotrici,  possono essere           
   riportate  nel curriculum  dello studente  o del  lavoratore ai  fini           
   dell'erogazione da  parte delle  strutture pubbliche dei  servizi per           
   favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.                           
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                                D u r a t a                                        
                                                                                   
     1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:               
     a)  non  superiore a  quattro  mesi  nel  caso  in cui  i  soggetti           
   beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;                
     b) non superiore a sei mesi  nel caso in cui i soggetti beneficiari           
   siano  lavoratori  inoccupati  o   disoccupati  ivi  compresi  quelli           
   iscritti alle liste di mobilita';                                               
     c) non superiore a sei mesi  nel caso in cui i soggetti beneficiari           
   siano  allievi degli  istituti professionali  di Stato,  di corsi  di           
   formazione professionale,  studenti frequentanti  attivita' formative           
   postdiploma  o post  laurea, anche  nei diciotto  mesi successivi  al           
   completamento della formazione;                                                 
     d)  non superiore  a  dodici mesi  per  gli studenti  universitari,           
   compresi  coloro  che  frequentano corsi  di  diploma  universitario,           
   dottorati  di  ricerca   e  scuole  o  corsi   di  perfezionamento  e           
   specializzazione  nonche'  di scuole  o  corsi  di perfezionamento  e           
   specializzazione  postsecondari  anche  non universitari,  anche  nei           
   diciotto mesi successivi al termine degli studi;                                
     e)  non  superiore  a  dodici  mesi nel  caso  in  cui  i  soggetti           
   beneficiari  siano   persone  svantaggiate  ai  sensi   del  comma  1           
   dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione           
   dei soggetti individuati al successivo punto f);                                
     f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori           
   di handicap.                                                                    
     2. Nel computo  dei limiti sopra indicati non si  tiene conto degli           
   eventuali periodi  dedicati allo svolgimento del  servizio militare o           
   di quello civile, nonche' dei  periodi di astensione obbligatoria per           
   maternita'.                                                                     
     3. Le eventuali proroghe del  tirocinio sono ammesse entro i limiti           
   massimi di durata  indicati nel presente articolo,  ferme restando le           
   procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.                                      
                                                                                   
                                  Art. 8.                                          
                   Estensibilita' ai cittadini stranieri                           
                                                                                   
     1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che           
   effettuino esperienze  professionali in Italia, anche  nell'ambito di           
   programmi comunitari,  in quanto compatibili con  la regolamentazione           
   degli stessi,  nonche' ai cittadini extracomunitari  secondo principi           
   di reciprocita'  e criteri e  modalita' da definire  mediante decreto           
   del Ministro del  lavoro e della previdenza sociale,  di concerto con           
   il Ministro dell'interno, il Ministro  della pubblica istruzione e il           
   Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.            
                                                                                   
                                  Art. 9.                                          
                           Procedure di rimborso                                   
                                                                                   
     1. Con decreto  del Ministro del lavoro e  della previdenza sociale           
   sono stabilite:                                                                 
     a) le modalita' e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso           
   totale o parziale degli  oneri finanziari connessi all'attuazione dei           
   progetti di tirocinio previsti dall'articolo 18 della legge 24 giugno           
   1997, n. 196, a favore dei  giovani del mezzogiorno presso imprese di           
   regioni  del centro  e del  nord,  ivi compresi,  nel caso  in cui  i           
   progetti lo  prevedano, quelli relativi  alle spese sostenute  per il           
   vitto e l'alloggio del giovane.  Alle finalita' del presente comma si           
   provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo,           
   nell'ambito  del Fondo  di cui  all'articolo 1  del decreto-legge  20           
   maggio 1993,  n. 148, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 19           
   luglio 1993, n. 236;                                                            
     b) le modalita' e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'articolo           
   26, comma  6, della legge n.  196 del 1997, degli  oneri sostenuti, a           
   titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti           
   ospitanti nel caso in cui i  soggetti promotori dei tirocini siano le           
   strutture individuate all'articolo 2, comma 1, punto a), del presente           
   decreto;                                                                        
     c)  le modalita'  e le  condizioni per  la computabilita',  ai fini           
   della legge  2 aprile 1968,  n. 482, e successive  modificazioni, dei           
   soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purche' questi           
   ultimi  siano   finalizzati  all'occupazione   e  siano   oggetto  di           
   convenzione ai  sensi degli articoli 5  e 17 della legge  28 febbraio           
   1987, n. 56.                                                                    
     2.  I   rimborsi  di   cui  ai   punti  a)   e  b)   sono  previsti           
   prioritariamente per  i progetti  di tirocinio  di orientamento  e di           
   formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle           
   regioni,   sentite    le   organizzazioni    sindacali   maggiormente           
   rappresentative a livello nazionale.                                            
     3. Resta ferma la possibilita',  per le istituzioni scolastiche, di           
   realizzare esperienze  di stage e  di tirocinio incluse nei  piani di           
   studio previste dal vigente regolamento.                                        
                                                                                   
                                 Art. 10.                                          
                               Norme abrogate                                      
                                                                                   
     1.  Si intendono  abrogate con  effetto  dalla data  di entrata  in           
   vigore del  presente regolamento le  seguenti norme: i commi  14, 15,           
   16, 17  e 18, dell'articolo 9,  del decreto-legge 20 maggio  1993, n.           
   148, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 19 luglio  1993, n.           
   236, il comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984,           
   n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla legge 19 dicembre 1984,           
   n. 863, nonche' l'articolo 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.            
     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito           
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica           
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo           
   osservare.                                                                      
      Dato a Roma, addi' 25 marzo 1998                                             
                                                                                   
                                        Il Ministro del lavoro                     
                                      e della previdenza sociale                   
                                                 Treu                              
                                                                                   
     Il Ministro della pubblica istruzione,                                        
          il Ministro dell'universita'                                             
          e della ricerca scientifica                                              
                e tecnologica                                                      
                  Berlinguer                                                       
                                                                                   
    Visto, il Guardasigilli: Flick                                                 
     Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1998                             
     Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 35                                            
                                                                                   
                                                              Allegato 1           
                                                                                   
                         CONVENZIONE DI TIROCINIO                                  
                       DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO                               
                                 (Schema)                                          
                    (Art. 3, quinto comma, del decreto                             
            del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)                    
                                    TRA                                            
                                                                                   
     Il/la ....................................... (soggetto  promotore)           
   con sede in .................., codice fiscale ......................           
   d'ora  in  poi  denominato "soggetto promotore",  rappresentato/a dal           
   sig. ............................... nato a .........................           
   il .............................;                                               
                                                                                   
                                     E                                             
                                                                                   
    .......................................  (denominazione dell'azienda           
   ospitante) con  sede legale in .............................., codice           
   fiscale ........................... d'ora in poi denominato "soggetto           
   ospitante", rappresentato/a dal sig. ...............................,           
   nato a .............................. il ............................           
                                                                                   
                                 Premesso                                          
                                                                                   
     che  al  fine di  agevolare  le  scelte professionali  mediante  la           
   conoscenza  diretta del  mondo  del lavoro  e  realizzare momenti  di           
   alternanza tra studio  e lavoro nell'ambito dei  processi formativi i           
   soggetti richiamati all'art. 18, comma  1, lettera a), della legge 24           
   giugno  1997, n.  96, possono  promuovere tirocini  di formazione  ed           
   orientamento  in  impresa a  beneficio  di  coloro che  abbiano  gia'           
   assolto l'obbligo scolastico  ai sensi della legge  31 dicembre 1962,           
   n. 1859.                                                                        
                                                                                   
                         Si conviene quanto segue:                                 
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     Ai sensi dell'art. 18 della legge  24 giugno 1997, n. 196, la .....           
    ...............................    (riportare    la    denominazione           
   dell'azienda  ospitante)  si  impegna  ad accogliere  presso  le  sue           
   strutture n. soggetti  in tirocinio di formazione  ed orientamento su           
   proposta  di ............................ (riportare la denominazione           
   del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del  decreto  attuativo           
   dell'art. 18  della legge n.  196 del 1997.                                     
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18,           
   comma 1,  lettera d),  della legge  n. 196  del 1997  non costituisce           
   rapporto di lavoro.                                                             
     2. Durante  lo svolgimento del tirocinio  l'attivita' di formazione           
   ed orientamento  e' seguita e  verificata da un tutore  designato dal           
   soggetto promotore in veste di responsabile didatticoorganizzativo, e           
   da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.                  
     3. Per ciascun tirocinante  inserito nell'impresa ospitante in base           
   alla presente  Convenzione viene predisposto un  progetto formativo e           
   di orientamento contenente:                                                     
       il nominativo del tirocinante;                                              
       i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;                       
     obiettivi   e  modalita'   di   svolgimento   del  tirocinio,   con           
   l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;                                 
     le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso           
   cui si svolge il tirocinio;                                                     
     gli  estremi  identificativi delle  assicurazioni  Inail  e per  la           
   responsabilita' civile.                                                         
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento           
   il tirocinante e' tenuto a:                                                     
     svolgere  le  attivita'  previste   dal  progetto  formativo  e  di           
   orientamento;                                                                   
     rispettare le  norme in materia  di igiene, sicurezza e  salute sui           
   luoghi di lavoro;                                                               
     mantenere la  necessaria riservatezza  per quanto attiene  ai dati,           
   informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti,           
   acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.                                 
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     1.  Il soggetto  promotore assicura  il/i tirocinante/i  contro gli           
   infortuni sul  lavoro presso l'Inail, nonche'  per la responsabilita'           
   civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di           
   incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante           
   si  impegna  a  segnalare  l'evento, entro  i  tempi  previsti  dalla           
   normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al           
   numero  della  polizza sottoscritta  dal  soggetto  promotore) ed  al           
   soggetto promotore.                                                             
     2. Il soggetto promotore si impegna  a far pervenire alla regione o           
   alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del           
   lavoro  e  della  previdenza  sociale competenti  per  territorio  in           
   materia di ispezione, nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali           
   copia  della   Convenzione  di   ciascun  progetto  formativo   e  di           
   orientamento.                                                                   
     ................, (data) ..................................                   
     (firma per  il soggetto  promotore) ...............................           
     (firma per  il soggetto  ospitante) ...............................           
                                                                                   
                                                              Allegato 2           
                                                                                   
   (su carta intestata del soggetto promotore)                                     
                                                                                   
                   PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO                            
          (rif. Convenzione n. .... stipulata in data .........)                   
                                                                                   
   Nominativo del tirocinante ..........................................           
   nato  a .................................... il .....................           
   residente in ................... codice fiscale .....................           
   Attuale condizione (barrare la casella):                                        
                                                __     __                          
   - studente scuola secondaria superiore      |  |   |  |                         
                                               |__|   |__|                         
                                                __     __                          
   - universitario||||                                                             
                                               |__|   |__|                         
                                                __     __                          
   - frequentante corso post-diploma           |  |   |  |                         
                                               |__|   |__|                         
                                                __     __                          
   -                    post-laurea            |  |   |  |                         
                                               |__|   |__|                         
                                                __     __                          
   - allievo della formazione professionale    |  |   |  |                         
                                               |__|   |__|                         
                                                __     __                          
   - disoccupato/in mobilita'                  |  |   |  |                         
                                               |__|   |__|                         
                                                __     __                          
   - inoccupato                                |  |   |  |                         
                                               |__|   |__|                         
     (barrare se trattasi di soggetto                                              
      portatore di handicap)                    si     no                          
                                                                                   
   Azienda ospitante ...................................................           
   Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) .................           
    ....................................................................           
   Tempi di accesso ai locali aziendali ................................           
    ....................................................................           
     Periodo di tirocinio n. mesi dal ..............   al ..............           
   Tutore (indicato dal soggetto promotore) ............................           
    ....................................................................           
   Tutore aziendale ....................................................           
    ....................................................................           
   Polizze assicurative:                                                           
   - Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. .........                             
   - Responsabilita' civile posizione n. .......... compagnia ..........           
   Obiettivi e modalita' del tirocinio .................................           
    ....................................................................           
    ....................................................................           
   Facilitazioni previste ..............................................           
    ....................................................................           
    ....................................................................           
   Obblighi del tirocinante:                                                       
   - seguire le  indicazioni dei tutori  e fare riferimento ad  essi per           
   qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;                    
   - rispettare gli obblighi di  riservatezza circa processi produttivi,           
   prodotti  od  altre  notizie  relative all'azienda  di  cui  venga  a           
   conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;                  
   - rispettare i regolamenti aziendali e  le norme in materia di igiene           
   e sicurezza.                                                                    
      ............, (data) ................                                        
                        Firma per presa visione                                    
                         ed accettazione del tirocinante ..............            
                        Firma per il soggetto promotore ...............            
                        Firma per l'azienda ...........................            
                                                                                   
                                       N O T E                                     
                                                                                   
             Avvertenza:                                                           
               Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto           
             ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico           
             delle disposizioni sulla promulgazione    delle      leggi,           
             sulla     emanazione  dei    decreti  del Presidente  della           
             Repubblica    e  sulle    pubblicazioni  ufficiali    della           
             Repubblica  italiana,  approvato  con  D.P.R.   28 dicembre           
             1985, n. 1092, al solo   fine di    facilitare  la  lettura           
             delle  disposizioni    di legge modificate o  alle quali e'           
             operato  il  rinvio.  Restano    invariati  il   valore   e           
             l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.                    
              Nota all'art. 1:                                                     
               -  Il    testo  della  legge  31   dicembre 1962, n. 1859           
             (istituzione ed ordinamento della scuola media  statale) e'           
             pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27  del  30  gennaio           
             1963.                                                                 
              Note all'art. 2:                                                     
               Gli  articoli  24 e 29 nonche' 1  della legge 28 febbraio           
             1987, n. 56  (Norme  sull'organizzazione  del  mercato  del           
             lavoro) cosi' recitano:                                               
               "Art.   24  (Istituzione delle  agenzie  per  l'impiego).           
             -   1.   Con decreto del  Ministro    del  lavoro  e  della           
             previdenza  sociale,  sentita  la  commissione centrale per           
             l'impiego,  le  commissioni  regionali  e  gli  organi   di           
             governo  delle  regioni interessate,  e' istituita  in ogni           
             regione  l'agenzia  per  l'impiego.    Essa,  operando   in           
             coordinamento  con gli  osservatori nazionali  e  regionali           
             del     lavoro,     nonche'  con     i   servizi   preposti           
             all'orientamento  ed alla  formazione professionale, svolge           
             ogni attivita' utile al fine di:                                      
               a) incentivare  l'incontro  tra  domanda  ed  offerta  di           
             lavoro;                                                               
               b)    promuovere   iniziative   volte   ad   incrementare           
             l'occupazione;                                                        
               c)  favorire l'impiego  dei soggetti   piu' deboli    nel           
             mercato  del lavoro;                                                  
               d)    sottoporre    alla    commissione    regionale  per           
             l'impiego   ed   ai  competenti    organi  della    regione           
             proposte e  programmi di  politica attiva del lavoro, anche           
             al   fine di armonizzare gli interventi dello Stato e della           
             regione in materia.                                                   
               2.  Il Ministro  del lavoro  e  della previdenza  sociale           
             fissa    le  direttive  generali    per  lo     svolgimento           
             dell'attivita'     delle  agenzie  per  l'impiego,  per  il           
             coordinamento  tra le stesse nonche' della  loro  attivita'           
             con quella degli organi periferici del Ministero del lavoro           
             e   della   previdenza  sociale.  L'agenzia per  l'impiego,           
             nella  sua qualita'  di organo  tecnico progettuale,  attua           
             gli  indirizzi della commissione regionale per l'impiego.             
               3. Il Ministro  del lavoro e della previdenza    sociale,           
             di  concerto con   il  Ministro   del  tesoro,  con  propri           
             decreti,   sentite   la  commissione  centrale    e  quelle           
             regionali  per  l'impiego,   nonche' gli organi di  governo           
             delle regioni interessate,   determina la struttura  ed  il           
             funzionamento delle agenzie, ne  nomina i direttori e fissa           
             sia  il  contingente    di personale che,   su proposta del           
             direttore, potra' essere assunto  con contratto a   termine           
             di  diritto  privato,    anche  a  tempo parziale,   sia il           
             relativo trattamento  economico. Il direttore e' scelto  di           
             norma  tra  il  personale della pubblica amministrazione in           
             possesso  di elevata  professionalita'  e   di  pluriennale           
             comprovata  esperienza  nel    campo  delle   politiche del           
             lavoro; esso   puo' essere  scelto  anche    tra  personale           
             estraneo  all'amministrazione    in  possesso  di  analoghi           
             requisiti ed e'  assunto con contratto di diritto privato a           
             termine e rinnovabile.                                                
               4. Il Ministro del tesoro, di concerto  con  il  Ministro           
             del  lavoro  e  della   previdenza     sociale,   determina           
             annualmente       il     fabbisogno  finanziario   per   il           
             funzionamento delle agenzie.                                          
               5.    Presso  le    agenzie puo'   essere comandato,   su           
             indicazione      del   direttore,   personale   da    altre           
             amministrazioni  dello  Stato, dagli enti locali,  da  enti           
             pubblici  anche  economici  e  dalle  universita', restando           
             i   relativi  oneri  a  carico   delle  amministrazioni  di           
             provenienza.                                                          
               6. Per lo  svolgimento della sua attivita'  l'agenzia per           
             l'impiego si  avvale  dei    locali  e  delle  attrezzature           
             fornite    dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza           
             sociale e degli enti pubblici.                                        
               7.  In deroga al comma 1,  il Ministro del lavoro e della           
             previdenza sociale,   sentita  la    commissione   centrale           
             per    l'impiego,     la commissione   regionale    e   gli           
             organi   di    governo   della   regione interessata,    ha           
             facolta'    di    non  procedere   alla istituzione   della           
             agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui si ritengano           
             esistenti analoghe   strutture, promosse    dalle  regioni,           
             che siano  idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al           
             medesimo comma 1.                                                     
               8.  Nella    regione  Trentino-Alto    Adige  ai  compiti           
             dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi  le           
             province autonome di Trento e Bolzano".                               
               "Art.  29  (Disciplina speciale per  le province autonome           
             di Trento e di     Bolzano).   -     1.    Le      funzioni           
             attribuite         alle      commissioni  circoscrizionali,           
             provinciali e  regionali per l'impiego,  nell'ambito  delle           
             province  autonome  di Trento e di Bolzano, sono esercitate           
             dalle commissioni locali  e  provinciali,    istituite  con           
             legge provinciale ai sensi degli  articoli 8, n.  23), e 9,           
             n.    5),  del  testo    unico delle leggi   costituzionali           
             concernenti  lo   Statuto  speciale   per  il Trentino-Alto           
             Adige,  approvato   con decreto   del   Presidente    della           
             Repubblica   31  agosto  1972,  n.  670, e  delle  relative           
             norme  di attuazione.                                                 
               2.   Le province   autonome di   Trento  e    di  Bolzano           
             determinano  gli  ambiti      territoriali      ai     fini           
             dell'istituzione    delle     sezioni  circoscrizionali  ai           
             sensi dell'art. 1, comma 2.                                           
               3.  Sono  fatte  comunque  salve    le  competenze  delle           
             province autonome in materia  di apprendistato, categorie e           
             qualifiche dei  lavoratori,  addestramento  e    formazione           
             professionale    attribuite  alle    stesse  ai sensi dello           
             statuto e delle relative norme di attuazione.                         
               4. Ai  fini di  coordinare l'attivita'  dell'osservatorio           
             nazionale del mercato del lavoro  di  cui  all'art.  8  con           
             quella   degli  osservatori  istituiti    dalle    province           
             autonome, le  stesse  stipulano   apposite convenzioni  con           
             il Ministero del lavoro e della previdenza sociale".                  
               "Art.  1    (Commissioni e sezioni circoscrizionali   per           
             l'impiego). - 1. Ai  fini  dell'attuazione  della  politica           
             attiva  dell'impiego  e  della mobilita' sono  istituite le           
             sezioni circoscrizionali   per l'impiego per    l'esercizio           
             delle  funzioni  ad esse  attribuite dalla  presente legge.           
               2.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale,           
             previo parere della  commissione  regionale  per l'impiego,           
             determina  le  sezioni circoscrizionali    per    l'impiego           
             e    ne    definisce    gli    ambiti territoriali, tenendo           
             conto delle  caratteristiche locali del mercato del lavoro,           
             delle articolazioni degli altri   organi  amministrativi  e           
             dei collegamenti sul territorio.                                      
               3.    Nell'ambito   della   circoscrizione, il  direttore           
             dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e   della   massima           
             occupazione,  su  proposta  della commissione regionale per           
             l'impiego,        previo    parere    della     commissione           
             circoscrizionale    istituita    a norma   del   successivo           
             comma  5,    puo'  istituire   recapiti   periodici   della           
             sezione       circoscrizionale       per   l'impiego    per           
             l'espletamento  anche    temporaneo  di   compiti esecutivi           
             connessi con il servizio di collocamento.                             
               4.  I  lavoratori  residenti     nel   territorio   della           
             circoscrizione, che intendono  concludere  un  contratto di           
             lavoro    subordinato,    devono  iscriversi nelle liste di           
             collocamento della sezione circoscrizionale per  l'impiego.           
             Senza cambiare   la   propria    residenza  essi    possono           
             trasferire  la  loro iscrizione, previa cancellazione della           
             precedente, nella   lista di    collocamento    di    altra           
             circoscrizione,    conservando  l'anzianita'  di iscrizione           
             maturata.                                                             
               5.  Presso   ciascuna   sezione    circoscrizionale    e'           
             istituita  la commissione  circoscrizionale per  l'impiego.           
             Essa  e' nominata  dal direttore  dell'ufficio  provinciale           
             del    lavoro  e  della  massima occupazione ed e' composta           
             dal responsabile della sezione o da  un  suo  delegato,  in           
             qualita'  di    presidente, da quattro   rappresentanti dei           
             lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro           
             designati  dalle  associazioni     sindacali   maggiormente           
             rappresentative    sul  piano  nazionale.  Per  ogni membro           
             effettivo e' nominato un supplente.                                   
               6. La  commissione di  cui al  comma 5  dura in    carica           
             tre    anni e svolge   le funzioni  attualmente  attribuite           
             agli organi  collegiali locali dall'art. 26  della legge 29           
             aprile 1949, n.  264, e dall'art.  33 della legge 20 maggio           
             1970, n. 300, nonche' quelle  attribuite  alle  commissioni           
             comunali    per il  lavoro a domicilio,  di cui  all'art. 5           
             della legge 18 dicembre 1973, n. 877.                                 
               7. La   commissione circoscrizionale,  nell'ambito  delle           
             direttive  e  dei    criteri stabiliti   dal Ministro   del           
             lavoro  e della  previdenza sociale  e  dalla   commissione           
             regionale   per   l'impiego,  impartisce disposizione  alla           
             sezione  circoscrizionale ai   fini  dell'attuazione  delle           
             procedure del collocamento e  delle rilevazioni sul mercato           
             del lavoro.                                                           
               8.    Fino  alla    istituzione    nei  singoli    ambiti           
             territoriali  della nuova  struttura   circoscrizionale  il           
             servizio    del  collocamento continua ad  essere    svolto           
             dalle  commissioni  e   sezioni esistenti. In sede di prima           
             attuazione di quanto  disposto nel comma 2, il Ministro del           
             lavoro e della previdenza sociale procede ad  istituire  le           
             sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego    entro sei mesi           
             dalla  data di entrata in vigore della presente legge.                
               9. Resta fermo  quanto disposto dall'art. 23 della  legge           
             29 aprile 1949, n. 264".                                              
               - L'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (norme  in           
             materia di promozione dell'occupazione) cosi' recita:                 
               "Art.  17 (Riordino della formazione professionale). - 1.           
             Allo  scopo  di  assicurare    ai  lavoratori      adeguate           
             opportunita'  di    formazione  ed elevazione professionale           
             anche  attraverso l'integrazione del sistema di  formazione           
             professionale con il  sistema scolastico e con il mondo del           
             lavoro e un piu'  razionale utilizzo delle risorse vigenti,           
             anche    comunitarie,    destinate        alla   formazione           
             professionale   ed   al      fine   di   realizzare      la           
             semplificazione   normativa   e   di   pervenire   ad   una           
             disciplina organica  della materia, anche con   riferimento           
             ai  profili formativi di speciali rapporti di  lavoro quali           
             l'apprendistato ed il contratto di   formazione  e  lavoro,           
             il  presente  articolo    definisce i seguenti principi   e           
             criteri  generali, nel  rispetto dei   quali sono  adottate           
             norme  di   natura regolamentare costituenti la  prima fase           
             di un  piu' generale,  ampio  processo di   riforma   della           
             disciplina  in materia:                                               
               a)  valorizzazione della  formazione professionale  quale           
             strumento  per   migliorare  la  qualita'  dell'offerta  di           
             lavoro,  elevare  le capacita'   competitive del    sistema           
             produttivo,    in particolare  con riferimento alle medie e           
             piccole  imprese ed alle imprese artigiane  e  incrementare           
             l'occupazione,     attraverso   attivita'    di  formazione           
             professionale   caratterizzate    da    moduli  flessibili,           
             adeguati    alle diverse     realta'   produttive    locali           
             nonche'   di  promozione   ed aggiornamento   professionale           
             degli   imprenditori,   dei  lavoratori autonomi, dei  soci           
             di   cooperative, secondo modalita'    adeguate  alle  loro           
             rispettive specifiche esigenze;                                       
               b)  attuazione  dei  diversi   interventi formativi anche           
             attraverso il ricorso generalizzato  a stages, in  grado di           
             realizzare    il  raccordo  tra    formazione    lavoro   e           
             finalizzati     a    valorizzare  pienamente    il  momento           
             dell'orientamento  nonche' a  favorire un primo    contatto           
             dei giovani con le imprese;                                           
               c)    svolgimento    delle    attivita'   di   formazione           
             professionale da parte delle  regioni  e/o  delle  province           
             anche   in   convenzione   con   istituti   di   istruzione           
             secondaria  e   con   enti    privati  aventi     requisiti           
             predeterminati;                                                       
               d)  destinazione  progressiva  delle  risorse di  cui  al           
             comma    5 dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.           
             148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio           
             1993,  n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori           
             nell'ambito  di piani formativi  aziendali  o  territoriali           
             concordati     tra   le    parti  sociali,   con  specifico           
             riferimento alla formazione di lavoratori   in costanza  di           
             rapporto  di  lavoro,   di     lavoratori   collocati    in           
             mobilita',    di  lavoratori disoccupati   per   i    quali           
             l'attivita'  formativa  e'  propedeutica all'assunzione; le           
             risorse di  cui alla presente lettera confluiranno in   uno           
             o   piu'  fondi   nazionali,  articolati   regionalmente  e           
             territorialmente  aventi  configurazione  giuridica di tipo           
             privatistico e gestiti    con  partecipazione  delle  parti           
             sociali;  dovranno altresi' essere definiti i meccanismi di           
             integrazione del fondo di rotazione;                                  
               e)  attribuzione  al    Ministro  del  lavoro  e    della           
             previdenza  sociale  di    funzioni   propositive ai   fini           
             della  definizione da  parte  del comitato di cui  all'art.           
             5, comma 5, dei criteri e delle modalita' di certificazione           
             delle    competenze     acquisite    con   la    formazione           
             professionale;                                                        
               f)  adozione  di  misure  idonee   a  favorire,   secondo           
             piani  di intervento predisposti  d'intesa con le  regioni,           
             la formazione  e la mobilita' interna o esterna al  settore           
             degli  addetti  alla  formazione  professionale  nonche' la           
             ristrutturazione     degli  enti   di   formazione   e   la           
             trasformazione   dei   centri   in   agenzie  formative  al           
             fine  di migliorare  l'offerta  formativa    e   facilitare           
             l'integrazione   dei sistemi;  le  risorse  finanziarie  da           
             destinare  a   tali   interventi saranno   individuate  con           
             decreto    del Ministro   del   lavoro e   della previdenza           
             sociale nell'ambito  delle disponibilita', da  preordinarsi           
             allo    scopo,  esistenti   nel Fondo   di cui  all'art. 1,           
             comma 7,   del decreto-legge  20  maggio  1993,    n.  148,           
             convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,           
             n. 236;                                                               
               g) semplificazione  delle procedure,  definite a  livello           
             nazionale  anche  attraverso    parametri  standard,    con           
             deferimento ad  atti delle amministrazioni  competenti e  a           
             strumenti    convenzionali oltre  che delle disposizioni di           
             natura  integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della           
             disciplina  di specifici aspetti nei   casi previsti  dalle           
             disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;              
               h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.                   
               2.  Le disposizioni regolamentari di cui  al comma 1 sono           
             emanate, a norma dell'art.  17, comma  2, della   legge  23           
             agosto 1988,  n. 400, entro sei mesi dalla data di  entrata           
             in  vigore  della  presente legge, con uno o  piu' decreti,           
             sulla proposta del  Presidente del Consiglio dei Ministri e           
             del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di           
             concerto   con   i   Ministri  della  pubblica  istruzione,           
             dell'universita'   e   della   ricerca      scientifica   e           
             tecnologica,  per  le   pari opportunita', del tesoro,  del           
             bilancio   e della    programmazione  economica,    per  la           
             funzione   pubblica   e gli  affari  regionali,  sentita la           
             Conferenza permanente per  i rapporti   tra lo   Stato,  le           
             regioni  e  le province autonome  di Trento  e  di Bolzano,           
             previo  parere delle  competenti commissioni parlamentari.            
               3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo  o           
             di  acconto  a   valere sulle   risorse del  Fondo  sociale           
             europeo  e dei   relativi cofinanziamenti   nazionali    e'           
             istituito,  presso   il  Ministero  del tesoro - Ragioneria           
             generale  dello  Stato  -      Ispettorato   generale   per           
             l'amministrazione     del     Fondo    di  rotazione    per           
             l'attuazione  delle politiche   comunitarie   (IGFOR),   un           
             fondo    di    rotazione    con amministrazione autonoma  e           
             gestione  fuori  bilancio ai sensi dell'art.  9 della legge           
             25 novembre 1971, n. 1041.                                            
               4. Il  fondo di  cui al comma   3 e' alimentato    da  un           
             contributo  a carico dei  soggetti privati  attuatori degli           
             interventi finanziati, nonche', per   l'anno  1997,  da  un           
             contributo   di  lire  30    miliardi  che  gravera'  sulle           
             disponibilita'  derivanti  dal  terzo    del  gettito della           
             maggiorazione  contributiva  prevista  dall'art. 25   della           
             legge    21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce,  ai sensi           
             dell'art. 9, comma 5, del    decreto-legge   20      maggio           
             1993,     n.  148,   convertito,  con modificazioni,  dalla           
             legge  19  luglio  1993, n.  236,  al Fondo   di  rotazione           
             per  la formazione professionale  e per l'accesso  al Fondo           
             sociale  europeo  previsto    dal  medesimo  art.  25 della           
             citata legge n.  845 del 1978.                                        
               5. Il  fondo di  cui al comma  3 utilizzera' le   risorse           
             di    cui al comma   4   per   rimborsare    gli  organismi           
             comunitari  e  nazionali, erogatori  dei     finanziamenti,           
             nelle    ipotesi     di   responsabilita' sussidiaria dello           
             Stato membro ai  sensi dell'art. 23 del  regolamento  (CEE)           
             n.    2082/93 del Consiglio  del 20 luglio 1993,  accertate           
             anche precedentemente alla data di entrata in vigore  della           
             presente legge.                                                       
               6.    Entro sessanta   giorni dalla   data di  entrata in           
             vigore della presente legge  il Ministro del    tesoro,  di           
             concerto  con    il  Ministro del lavoro e della previdenza           
             sociale,  stabilisce  con  proprio  decreto  le  norme   di           
             amministrazione e di gestione del fondo  di cui al comma 3.           
             Con  il  medesimo  decreto  e'  individuata  l'aliquota del           
             contributo a carico  dei  soggetti  privati   di   cui   al           
             comma  4,  da  calcolare sull'importo   del   finanziamento           
             concesso,      che      puo'     essere rideterminata   con           
             successivo    decreto  per     assicurare      l'equilibrio           
             finanziario  del  predetto fondo.   Il contributo non grava           
             sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno  diritto           
             i beneficiari".                                                       
              Nota all'art. 3:                                                     
               - Il testo del D.M. del 18 giugno 1988 (Nuova tariffa dei           
             premi  per l'assicurazione   contro   gli   infortuni   sul           
             lavoro   e   le   malattie  professionali  per  il  settore           
             industriale,    e le relative modalita' di applicazione) e'           
             pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale 30  giugno  1988,  n.           
             152.                                                                  
              Nota all'art. 7:                                                     
               -   L'art.   4,   comma   1,   della   legge  8  novembre           
             1991,  n.  381 (Disciplina delle cooperative sociali) cosi'           
             recita:                                                               
               "1. Nelle cooperative che svolgono  le attivita'  di  cui           
             all'art.  1,  comma  1,  lettera b), si considerano persone           
             svantaggiate  gli  invalidi  fisici,        psichici      e           
             sensoriali,  gli   ex  degenti   di  istituti psichiatrici,           
             i      soggetti    in    trattamento     psichiatrico,    i           
             tossicodipendenti,   gli alcolisti,   i   minori in    eta'           
             lavorativa    in  situazioni  di  difficolta'  familiare, i           
             condannati ammessi alle misure alternative alla  detenzione           
             previste  dagli  articoli 47,  47 -bis, 47 -ter e 48  della           
             legge 26 luglio 1975, n.  354, come modificati dalla  legge           
             10    ottobre   1986,   n. 663.   Si   considerano  inoltre           
             persone svantaggiate  i  soggetti indicati   con    decreto           
             del  Presidente    del Consiglio dei Ministri,  su proposta           
             del Ministro del   lavoro e della  previdenza  sociale,  di           
             concerto  con  il  Ministro  della sanita', con il Ministro           
             dell'interno e  con  il Ministro  per  gli affari  sociali,           
             sentita  la   Commissione  centrale  per  le    cooperative           
             istituita  dall'art.   18 del   citato  decreto legislativo           
             del Capo   provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.           
             1577, e successive modificazioni".                                    
              Nota all'art. 9:                                                     
               -  L'art.  18  della legge 24 giugno 1997, n. 196 (per il           
             titolo della legge si  veda  in  nota  all'art.  2),  cosi'           
             recita:                                                               
               "Art.  18   (Tirocini formativi e di  orientamento). - 1.           
             Al  fine di realizzare momenti di  alternanza tra studio  e           
             lavoro   e di agevolare le scelte professionali mediante la           
             conoscenza  diretta  del  mondo  del   lavoro,   attraverso           
             iniziative    di  tirocini  pratici  e   stages a favore di           
             soggetti che  hanno gia'  assolto l'obbligo  scolastico  ai           
             sensi  della  legge 31  dicembre 1962, n. 1859, con decreto           
             del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,    di           
             concerto   con   il  Ministro  della  pubblica  istruzione,           
             dell'universita'   e   della   ricerca      scientifica   e           
             tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge           
             23  agosto  1988,  n.  400, sono emanate, entro   nove mesi           
             dalla data di entrata in  vigore  della    presente  legge,           
             disposizione  nel  rispetto dei seguenti principi e criteri           
             generali:                                                             
               a) possibilita'   di promozione   delle  iniziative,  nei           
             limiti  delle risorse   rese   disponibili  dalla   vigente           
             legislazione,  anche  su proposta  degli enti  bilaterali e           
             delle associazioni  sindacali dei datori di  lavoro  e  dei           
             lavoratori,      da   parte   di   soggetti  pubblici  o  a           
             partecipazione pubblica  e di  soggetti privati  non aventi           
             scopo di lucro,      in    possesso      degli    specifici           
             requisiti    preventivamente determinati   in funzione   di           
             idonee    garanzie  all'espletamento     delle   iniziative           
             medesime  e in particolare: agenzie regionali per l'impiego           
             e  uffici periferici  del  Ministero del  lavoro   e  della           
             previdenza  sociale;    universita';   provveditorati  agli           
             studi;   istituzioni scolastiche  statali   e   istituzioni           
             scolastiche  non  statali  che rilascino  titoli di  studio           
             con    valore legale;   centri pubblici  di formazione  e/o           
             orientamento,   ovvero a    partecipazione    pubblica    o           
             operanti  in  regime  di  convenzione  ai sensi dell'art. 5           
             della legge  21  dicembre    1978,    n.  845;    comunita'           
             terapeutiche,    enti  ausiliari    e  cooperative sociali,           
             purche'  iscritti  negli  specifici  albi  regionali,   ove           
             esistenti;  servizi  di inserimento lavorativo per disabili           
             gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;                      
               b)  attuazione    delle   iniziative    nell'ambito    di           
             progetti    di  orientamento    e    di  formazione,    con           
             priorita'  per quelli   definiti all'interno  di  programmi           
             operativi    quadro  predisposti dalle regioni, sentite  le           
             organizzazioni  sindacali maggiormente   rappresentative  a           
             livello nazionale;                                                    
               c)    svolgimento dei   tirocini  sulla base  di apposite           
             convenzioni intervenute   tra i   soggetti  di    cui  alla           
             lettera a)  e i  datori di lavoro pubblici e privati;                 
               d)   previsione      della  durata  dei  rapporti,    non           
             costituenti  rapporti  di    lavoro,    in    misura    non           
             superiore   a   dodici  mesi,  ovvero  a ventiquattro  mesi           
             in  caso  di soggetti  portatori  di handicap,  da modulare           
             in funzione della specificita' dei diversi tipi di utenti;            
               e)  obbligo  da   parte   dei   soggetti   promotori   di           
             assicurare    i tirocinanti mediante  specifica convenzione           
             con  l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro  gli           
             infortuni    sul  lavoro  (INAIL)  e per la responsabilita'           
             civile e   di garantire la presenza  di    un  tutore  come           
             responsabile  didatticoorganizzativo  delle attivita';  nel           
             caso  in  cui  i  soggetti  promotori    siano  le  agenzie           
             regionali  per    l'impiego e gli uffici   periferici   del           
             Ministero  del  lavoro  e   della   previdenza sociale,  il           
             datore  di   lavoro ospitante   puo' stipulare  la predetta           
             convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;              
               f)  attribuzione del  valore  di crediti  formativi  alle           
             attivita'  svolte nel corso degli stages e delle iniziative           
             di tirocinio pratico di cui   al comma   1  da  utilizzare,           
             ove  debitamente    certificati,  per  l'accensione  di  un           
             rapporto di lavoro;                                                   
               g)  possibilita'    di  ammissione,   secondo   modalita'           
             e  criteri stabiliti  con decreto  del Ministro  del lavoro           
             e  della  previdenza sociale,  e nei  limiti  delle risorse           
             finanziarie preordinate  allo scopo nell'ambito  del  Fondo           
             di    cui all'art. 1 del  decreto-legge 20 maggio 1993,  n.           
             148, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 19 luglio           
             1993, n.  236,   al   rimborso totale   o   parziale  degli           
             oneri  finanziari  connessi  all'attuazione  di progetti di           
             tirocinio di cui al presente articolo a favore dei  giovani           
             del  Mezzogiorno  presso  imprese di   regioni   diverse da           
             quelle  operanti  nella predetta  area,  ivi compresi,  nel           
             caso  in  cui  i  progetti lo prevedano, gli oneri relativi           
             alla   spesa sostenuta   dall'impresa   per il   vitto    e           
             l'alloggio  del tirocinante;                                          
               h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;                   
               i)  computabilita'  dei  soggetti   portatori di handicap           
             impiegati nei tirocini ai   fini della   legge  2    aprile           
             1968,   n. 482,  e successive modificazioni,  purche'   gli           
             stessi    tirocini   siano    oggetto   di  convenzione  ai           
             sensi degli articoli 5  e 17 della legge  28 febbraio 1987,           
             n. 56, e siano finalizzati all'occupazione".                          
               -    L'art.   1 del   D.L.   20   maggio   1993,  n. 148,           
             convertito  con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,           
             n.  236  (Interventi  urgenti  a sostegno dell'occupazione)           
             cosi' recita:                                                         
               "Art. 1 (Fondo  per l'occupazione). - 1. Per  gli    anni           
             1993-1995  il  Ministro   del lavoro   e   della previdenza           
             sociale,   d'intesa con   il Ministro  del  tesoro,  attua,           
             sentite     le  ragioni,  e  tenuto  conto  delle  proposte           
             formulate   dal   Comitato   per   il  coordinamento  delle           
             iniziative per l'occupazione   presso la    Presidenza  del           
             Consiglio    dei Ministri, istituito ai sensi  dell'art. 29           
             della legge 23 agosto   1988, n.  400,  con  decreto    del           
             Presidente  del  Consiglio dei Ministri  15 settembre 1992,           
             misure   straordinarie di   politica  attiva    del  lavoro           
             intese  a  sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree           
             individuate ai sensi degli   obiettivi   1    e    2    del           
             regolamento   CEE   n.  2052/88  o  del regolamento  CEE n.           
             328/88 cosi'  individuate ai  sensi del   decreto  legge  1           
             aprile  1989,    n. 120,   convertito, con   modificazioni,           
             dalla legge  15 maggio  1989,  n.  181, recante  misure  di           
             sostegno o   di reindustrializzazione in    attuazione  del           
             piano  di  risanamento della siderurgia; b) nelle aree  che           
             presentano rilevante squilibrio  locale  tra  domanda    ed           
             offerta  di  lavoro secondo quanto  previsto dall'art.  36,           
             secondo    comma,  del    decreto  del    Presidente  della           
             Repubblica  24  luglio    1977, n.   616,   accertato   dal           
             Ministro  del  lavoro e   della previdenza   sociale,    su           
             proposta  delle    commissioni   regionali   per l'impiego,           
             sulla base delle intese raggiunte con la Commissione  delle           
             Comunita' europee.                                                    
               1-bis.  Ai fini della definizione degli interventi di cui           
             al comma 1 si tiene altresi' conto:                                   
               a) della presenza  di crisi territoriali di   particolare           
             gravita'  o di  crisi settoriali  strutturali  con notevole           
             impatto sui   livelli occupazionali,   facendo  riferimento           
             ai  criteri   gia' definiti   sulla base della legislazione           
             vigente per particolari settori;                                      
               b)   della sussistenza   di    situazioni  di    sviluppo           
             ritardato o  di depressione economica;                                
               c)       della    sussistenza      di    processi      di           
             ristrutturazione,     di  riconversione  industriale  e  di           
             deindustrializzazione;                                                
               d)  della  presenza di gravi fenomeni di degrado sociale,           
             economico o ambientale  e  di   mancata   valorizzazione  e           
             difesa  del  patrimonio storico e artistico.                          
               2.    Le misure   di   cui al   comma 1,  riservate  alla           
             promozione    di  iniziative     per       il      sostegno           
             dell'occupazione    con      caratteri    di economicita' e           
             stabilita'  nel tempo, comprese le  dotazioni di  opere  di           
             pubblica    utilita', di   servizi terziari  e di  edilizia           
             abitativa economicopopolare,  prevedono    l'erogazione  di           
             incentivi  ai   datori di lavoro, ovvero  imprenditori, per           
             ogni unita' lavorativa  occupata a tempo  pieno,    secondo           
             modulazioni  crescenti  che   non possono comunque superare           
             complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro.           
               3. Le risorse   di cui  al  comma  7  preordinate    alle           
             finalita'  di cui al comma 1 sono  ripartite tra le aree di           
             cui al  medesimo comma 1, e in  tutte  le  regioni  per  le           
             iniziative  di  cui  al  comma  5, in base alla entita' del           
             numero dei disoccupati  in esse registrati. I  benefici  di           
             cui     al   presente    articolo   sono    attribuiti  con           
             provvedimento  dell'ufficio regionale   del lavoro  e della           
             massima  occupazione, nei limiti delle  risorse a  ciascuno           
             di  essi assegnate alle  imprese che presentino la domanda,           
             nei termini stabiliti dal  Ministero  del  lavoro  e  della           
             previdenza   sociale,   con  priorita'  per  le  assunzioni           
             collegate  a  nuovi    insediamenti  produttivi  e  secondo           
             l'ordine  di  presentazione delle domande  stesse. In  fase           
             di prima  applicazione la  domanda e' presentata entro   il           
             20    luglio 1995,  per assunzioni  da effettuarsi entro il           
             31 dicembre 1995.  I benefici sono attribuiti  nella misura           
             massima  consentita dalla  disciplina   comunitaria   sugli           
             aiuti   alle imprese, in tre rate annuali pari  al 25%, 35%           
             e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi           
             previdenziali, ove possibile.                                         
               4.  Nella  domanda  deve  essere specificato,  sotto   la           
             personale  responsabilita'   del datore   di  lavoro ovvero           
             imprenditore, che  le assunzioni per le quali il  beneficio           
             viene  richiesto  sono  collegate  a  nuovi    insediamenti           
             produttivi,    ovvero    avvengono       ad      incremento           
             dell'organico     calcolato     sulla    media  dell'ultimo           
             semestre  e  che, durante   il   predetto   periodo     non           
             sono   intervenute   riduzioni  o sospensioni  di personale           
             avente analoghe   qualifiche  professionali,  nonche'    in           
             imisura   le   assunzioni riguardano  i  lavoratori di  cui           
             all'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.             
               5.  Gli interventi  previsti dal  comma 2  sono estesi  a           
             tutto    il  territorio  nazionale     per  le   iniziative           
             riguardanti      l'occupazione   di  persone  svantaggiate,           
             promosse dai soggetti  di cui all'art. 1, comma 1,  lettera           
             b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.                              
               6. Per  le finalita' di  cui al comma 1  il Ministero del           
             lavoro  e  della    previdenza    sociale,    sentite    le           
             commissioni  regionali  per l'impiego, stipula  convenzioni           
             con  consorzi di  comuni e  con enti, societa', cooperative           
             o consorzi  pubblici e privati,   di comprovata  esperienza           
             e  capacita'   tecnica  nelle materie  di  cui al  presente           
             articolo,  nonche'  con  gli  enti     gestori  dei   fondi           
             mutualistici  per  la  promozione   e   lo sviluppo   della           
             cooperazione  di  cui al  comma  1 dell'art.   11     della           
             legge      31    gennaio      1992,    n.     59,   diretti           
             all'incremento dell'occupazione,  per progettare modelli  e           
             strumenti di  gestione  attiva  della  mobilita'  e   dello           
             sviluppo    di    nuova occupazione,    anche    delineando           
             metodi   di   valutazione   della fattibilita' dei progetti           
             e dei risultati conseguiti.                                           
               7. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'           
             istituito  presso  il    Ministero  del    lavoro e   della           
             previdenza sociale  il Fondo  per l'occupazione, alimentato           
             dalle risorse  di cui all'autorizzazione di spesa stabilita           
             al comma 8,  nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi           
             comunitari    destinati al  finanziamento  delle iniziative           
             di cui  al presente  articolo, su  richiesta del  Ministero           
             del  lavoro e  della previdenza  sociale.  A tale    ultimo           
             fine   i contributi  affluiscono all'entrata  del  bilancio           
             dello  Stato per  essere  riassegnati  al predetto Fondo.             
               7-bis.   I   contributi   che  verranno    erogati  dalla           
             CEE  per  la realizzazione  dei servizi   di   informazione           
             sul    mercato del  lavoro comunitario e per  gli scambi di           
             domande e offerte  di lavoro tra gli Stati membri,  nonche'           
             per  le    attivita'  di  cooperazione  tra  i  servizi per           
             l'impiego  comunitari, verranno versati  all'entrata    del           
             bilancio  dello  Stato  per  essere assegnati   ad apposito           
             capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro           
             e della previdenza sociale,  salvo  che  il  Ministero  del           
             lavoro  e    della previdenza sociale si avvalga di agenzie           
             specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.                
               8. Per il finanziamento del Fondo  di cui al comma  7  e'           
             autorizzata  la spesa di lire 550 miliardi per  l'anno 1993           
             e di lire 400 miliardi per ciascuno    degli  anni  1994  e           
             1995.   Al   relativo   onere      si   provvede   mediante           
             corrispondente riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai           
             fini del bilancio  triennale 1993-1995, al capitolo    6856           
             dello  stato di   previsione del  Ministero del  tesoro per           
             l'anno   1993,       all'uopo   parzialmente    utilizzando           
             l'accantonamento  relativo al  Ministero del lavoro e della           
             previdenza sociale.   Le somme  non  impegnate  in  ciascun           
             esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.           
               -  L'art.  26,   comma 6, della legge  24 giugno 1997, n.           
             196 (per il titolo della legge si vede in nota all'art. 2),           
             cosi' recita:                                                         
               "6.  Con  decreto  del  Ministro    del  lavoro  e  della           
             previdenza  sociale sono stabiliti modalita' e criteri  per           
             il rimborso, nei  limiti  delle  risorse  preordinate  allo           
             scopo  nell'ambito    del  Fondo  di cui al comma 7,  degli           
             oneri  sostenuti  a titolo  di  assicurazione  contro   gli           
             infortuni  sul  lavoro dai  datori  di  lavoro che  abbiano           
             attivato  tirocini   di orientamento  o formativi  ai sensi           
             di disposizioni  di legge vigenti".                                   
               -  Il  testo    della  legge  2  aprile  1968,  n.    482           
             (Disciplina  generale delle assunzioni  obbligatorie presso           
             le pubbliche   amministrazioni e  le  aziende  private)  e'           
             pubblicato    nella  Gazzetta  Ufficiale 30 aprile 1968, n.           
             109.                                                                  
               - Gli articoli 5  e 17 della legge 28 febbraio 1987,   n.           
             56  (per il titolo della legge si veda in nota all'art. 2),           
             cosi' recitano:                                                       
               "Art.  5  (Compiti    delle  commissioni  regionali   per           
             l'impiego). - 1.  Le  commissioni regionali  per  l'impiego           
             costituiscono  l'organo  di programmazione, di  direzione e           
             di  controllo di politica  attiva del lavoro.  A  tal  fine           
             esse  attuano  ogni  utile  iniziativa,  e  in particolare:           
               a) realizzano,  nel  proprio  ambito    territoriale,  in           
             armonia  con gli indirizzi della programmazione nazionale e           
             regionale,  i  compiti  della  commissione  centrale    per           
             l'impiego    secondo  gli  indirizzi    da questa espressi;           
             svolgono  inoltre i compiti  di cui all'art. 3  del decreto           
             legge  3    febbraio  1970,    n.  7,     convertito,   con           
             modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.                      
               b)    esprimono   parere   sui programmi   di  formazione           
             professionale   predisposti            dall'amministrazione           
             regionale      e   propongono   la istituzione   di   corsi           
             di   qualificazione    e    riqualificazione  professionale           
             per    i  lavoratori iscritti nelle   liste di collocamento           
             ovvero   nelle   liste di    mobilita'    per    agevolarne           
             l'occupazione  in attivita' predeterminate;                           
               c)  possono    autorizzare,  con   propria deliberazione,           
             operazioni di riequilibrio tra    domanda  e  offerta    di           
             lavoro,   consentendo      che   agli  avviamenti       per           
             particolari      insediamenti        produttivi,      anche           
             sostitutivi,  ai  sensi  dell'art. 7 della   legge 8 agosto           
             1972, n. 464, concorrano lavoratori   iscritti nelle  liste           
             di    altre  circoscrizioni, ovvero   che   sia   data   la           
             precedenza   a   coloro   che   risiedono   in  determinati           
             comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalita';              
               d)  predispongono  programmi di inserimento al  lavoro di           
             lavoratori affetti  da minorazioni   fisiche o   mentali  o           
             comunque  di   difficile collocamento,   in  collaborazione           
             con   le  imprese   disponibili, integrando  le  iniziative           
             con  le  attivita'  di  orientamento,  di formazione,    di           
             riadattamento   professionale svolte  o  autorizzate, dalla           
             regione;                                                              
               e) possono stabilire,  in deroga all'art. 22 della  legge           
             29  aprile  1949,   n.      264,   anche      per   singole           
             circoscrizioni,  su  proposta delle competenti  commissioni           
             circoscrizionali,  modalita'    diverse   per  l'iscrizione           
             nelle  liste  di collocamento   e di diverse periodicita' e           
             modalita'   per  la   dichiarazione  di    conferma   nello           
             stato  di disoccupazione;                                             
               f)   possono  esprimere     parere,  attraverso  apposita           
             sottocommissione, entro e non  oltre il termine di quindici           
             giorni  dalla  presentazione  della     domanda,      sulle           
             richieste   di  cassa  integrazione  guadagni straordinaria           
             e di eventuali proroghe;                                              
               g)     possono     determinare,    su   proposta    delle           
             commissioni circoscrizionali interessate,   in relazione  a           
             particolari  situazioni  locali,    connesse    anche    al           
             numero    ed    alle    caratteristiche professionali   dei           
             lavoratori    iscritti nelle   liste,  nonche'  alla natura           
             delle  varie  richieste   di  assunzione,   procedure   per           
             la  convocazione   e  l'avviamento dei  lavoratori  diverse           
             da quelle  in vigore;                                                 
               h)  qualora  vi siano  fondati  motivi  per ritenere  che           
             sussista violazione  della   legge  9  dicembre  1977,   n.           
             903,   avvalendosi  dell'ispettorato  del  lavoro  e  della           
             consulenza  del  comitato nazionale per  l'attuazione   dei           
             principi   di  parita'  di    trattamento   ed  eguaglianza           
             di   opportunita'   tra   i lavoratori  e  le  lavoratrici,           
             possono    effettuare  indagini     presso  le      imprese           
             sull'osservanza   del principio  di parita'.  I  datori  di           
             lavoro  sono  tenuti a  fornire informazioni sui criteri  e           
             sui motivi delle selezioni".                                          
               "Art.   17   (Convenzioni   tra   imprese  e  commissioni           
             regionali   o circoscrizionali   per   l'impiego).  -    1.           
             L'impresa    o il   gruppo  di imprese,  anche  tramite  le           
             corrispondenti  associazioni   sindacali, possono  proporre           
             alla   commissione    regionale  o    circoscrizionale  per           
             l'impiego  un programma  di  assunzioni di  lavoratori, ivi           
             compresi quelli di cui  alla legge 2 aprile  1968, n.  482.           
             Sulla  base di tale proposta  e dell'esame  preventivo  con           
             le organizzazioni  sindacali territoriali dei  lavoratori e           
             dei    datori  di  lavoro,    la  commissione regionale   o           
             circoscrizionale  puo' stipulare   una   convenzione    con           
             l'impresa  o  il  gruppo  di  imprese    nella  quale siano           
             stabiliti i tempi delle  assunzioni,  le  qualifiche   e  i           
             requisiti   professionali  ed attitudinali  dei  lavoratori           
             da   assumere, i   corsi    di    formazione  professionale           
             ritenuti  necessari,    da organizzare   di intesa   con la           
             regione,  nonche',  in deroga  alle  norme  in materia   di           
             richiesta  numerica, l'eventuale   facolta' di assumere con           
             richiesta nominativa una quota  di lavoratori  per i  quali           
             sarebbe  prevista    la  richiesta numerica. La convenzione           
             puo'  prevedere misure tendenti a promuovere  l'occupazione           
             femminile e giovanile.                                                
               2.  La   convenzione puo' anche  prevedere l'ammissione a           
             periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei           
             lavoratori. In  detta  convenzione  saranno  determinati  i           
             requisiti  ed  i  criteri  di selezione e di avviamento per           
             l'ammissione   ai predetti  periodi  di  forniazione.    Al           
             termine    di   tali   periodi, l'impresa  ha  facolta'  di           
             assumere  nominativamente  coloro  che  hanno  svolto  tali           
             attivita' formative.                                                  
               3.   La      convenzione   stipulata   dalla  commissione           
             circoscrizionale e' trasmessa  per   la  approvazione  alla           
             commissione   regionale  per l'impiego.  Nel  caso  in  cui           
             la    deliberazione    della    commissione  regionale  per           
             l'impiego  non    sia intervenuta   nel termine   di trenta           
             giorni dal ricevimento della  convenzione, quest'ultima  e'           
             sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della           
             previdenza  sociale  e si   intende approvata  quando siano           
             inutilmente trascorsi  ulteriori trenta giorni.                       
               4.  Il   nulla   osta   di   avviamento   e'   rilasciato           
             dalla  sezione circoscrizionale.                                      
               5.    Gli  oneri    conseguenti all'attivita'   formativa           
             organizzata  di intesa con le regioni sono a  carico  delle           
             regioni,  ai  sensi  dell'art.   22 della legge 21 dicembre           
             1978, n. 845".                                                        
              Nota all'art. 10:                                                    
               -  L'art. 9   del   d.-l. 20   maggio 1993,    n.    148,           
             convertito,    con  modificazioni,  dalla legge   19 luglio           
             1993, n. 236 (per  il titolo si vede in nota  all'art.  9),           
             cosi'  come,  in  parte,  abrogato  dal  presente articolo,           
             risulta essere il seguente:                                           
               "Art.  9  (Interventi  di    formazione   professionale).           
             -   1.   Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni           
             occupazionali locali e lo svolgimento di indagini    mirate           
             ai  fabbisogni  di  professionalita',  le  regioni  e    le           
             province   autonome  possono    stipulare  convenzioni  con           
             organismi   paritetici    istituiti    in    attuazione  di           
             accordi  tra  le organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori           
             e  dei   datori   di  lavoro maggiormente   rappresentative           
             sul    piano   nazionale,   con   il finanziamento a carico           
             del Fondo di cui al comma 5.                                          
               2. Il Ministero del lavoro   e della  previdenza  sociale           
             puo'  erogare  contributi,  nei  limiti di 20   miliardi di           
             lire, per la realizzazione, d'intesa con    le  commissioni           
             regionali    per l'impiego, di   servizi di informazione  e           
             consulenza   in   favore   dei     lavoratori   in    cassa           
             integrazione  straordinaria e degli iscritti nelle liste di           
             mobilita', diretti a  favorirne la ricollocazione  anche in           
             attivita'  di lavoro autonomo   e   cooperativo,    nonche'           
             servizi   di   informazione  e  di orientamento sul mercato           
             del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda  e  di           
             offerta di lavoro  nello stesso con priorita' per quelli in           
             attuazione  di  convenzioni   stipulate tra le associazioni           
             sindacali dei lavoratori  e dei datori di   lavoro con  gli           
             uffici  regionali del lavoro e/o le agenzie per  l'impiego,           
             laddove  a  livello  territoriale,  non siano adeguatamente           
             presenti le strutture pubbliche.                                      
               3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le           
             regioni e le  province   autonome  possono  contribuire  al           
             finanziamento    di  interventi         di       formazione           
             continua,     di   aggiornamento    o riqualificazione, per           
             operatori della formazione professionale, quale che sia  il           
             loro  inquadramento professionale, dipendenti degli enti di           
             cui  all'art. 1,  comma   2,   della legge   14    febbraio           
             1987,  n.    40,  interventi  di    formazione continua   a           
             lavoratori    occupati        in    aziende    beneficiarie           
             dell'intervento  straordinario  di  integrazione salariale;           
             interventi    di     riqualificazione     o   aggiornamento           
             professionali      per   dipendenti   da   aziende      che           
             contribuiscano in misura  non inferiore al 20   per   cento           
             del    costo delle   attivita',   nonche'   interventi   di           
             formazione professionale destinati ai  lavoratori  iscritti           
             nelle  liste  di  mobilita',  formulate  congiuntamente  da           
             imprese  e  gruppi  di  imprese  e    dalle  organizzazioni           
             sindacali,    anche a   livello aziendale,  dei lavoratori,           
             ovvero  dalle    corrispondenti  associazioni    o    dagli           
             organismi     paritetici  che    abbiano  per   oggetto  la           
             formazione professionale. Nei casi di crisi  di settore,  i           
             contributi  finanziari  possono essere erogati direttamente           
             dal   Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,           
             d'intesa con le regioni.                                              
               3.bis.    Il Ministero   del  lavoro e  della  previdenza           
             sociale,  le regioni e le province autonome    approvano  i           
             progetti  di  intervento di formazione  continua, formulati           
             da  organismi     aventi  per     oggetto   la   formazione           
             professionale,  diretti ai  soggetti privi di occupazione e           
             iscritti   alle   liste   di   collocamento  che    abbiano           
             partecipato      ad   attivita'   socialmente   utili.   La           
             partecipazione a tale attivita', per tutto il periodo della           
             sua      durata,   deve   essere   attestata,   su  domanda           
             dell'interessato,   dalla   commissione    regionale    per           
             l'impiego  competente  per  territorio entro il  termine di           
             trenta giorni.  Decorso  tale  termine,  l'attestazione  si           
             ritiene  rilasciata.  I  soggetti  di  cui al comma 3 hanno           
             diritto    a  partecipare  agli  interventi  di  formazione           
             continua    secondo   la   graduatoria   delle   liste   di           
             collocamento.                                                         
               4. Le  attivita' di  cui ai   commi 1,   2, 3    e  3-bis           
             gravano  sulle disponibilita' del  Fondo per la  formazione           
             professionale  di    cui  al  comma  5  nonche',  per   gli           
             interventi  diretti ai dipendenti degli enti di  formazione           
             professionale,   sulla    disponibilita'   di     cui    al           
             decreto-legge 17  settembre 1988, n.  408, convertito dalla           
             legge 12 novembre 1988, n. 492.                                       
               5.    A far   data dall'entrata  in  vigore del  presente           
             decreto,  le risorse  derivanti   dalle   maggiori  entrate           
             costituite   dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla           
             disposizione  contenuta  nell'art.  25  della    legge   21           
             dicembre  1978,  n. 845,  affluiscono interamente  al Fondo           
             di  cui  all'articolo   medesimo      per   la   formazione           
             professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.               
               6.  All'integrazione  del  finanziamento    dei  progetti           
             speciali di cui all'art. 15 della legge 21  dicembre  1978,           
             n.  845  per  il  finanziamento  delle      attivita'    di           
             formazione  professionale    rientranti   nelle  competenze           
             dello   Stato di cui agli  articoli 18 e 33  della medesima           
             legge e  per il finanziamento  del coordinamento  operativo           
             a  livello  nazionale  degli  enti di cui all'art.  1 della           
             legge 14 febbraio 1987, n.  40, si  provvede   con  decreto           
             del  Ministro   del  lavoro e  della previdenza sociale, di           
             concerto con  il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di           
             cui al comma 5.                                                       
               7.  Ai fini  degli adempimenti  di cui  all'art. 3  della           
             legge  16 aprile  1987, n.  183,  il  Ministro del   lavoro           
             e  della    previdenza  sociale, di concerto con i Ministro           
             del tesoro, propone, entro il 31 gennaio  di ciascun  anno,           
             al   CIPE l'ammontare   delle  disponibilita'  annuali  del           
             Fondo  di  cui   al comma 5, in  misura pari ai  due terzi,           
             destinato al finanziamento degli interventi  formativi  per           
             i quali e' chiesto il contributo del Fondo sociale europeo,           
             secondo  le  modalita'  ed  i tempi fissati dai regolamenti           
             comunitari. Il Ministro del  lavoro  e  della    previdenza           
             sociale,    d'intesa con  le regioni,  programma le residue           
             disponibilita' del  Fondo  di   cui al   comma   5   in  un           
             modo  appropriato    rispetto  ai   fabbisogni   formativi,           
             acquisendo      il  preventivo  parere  della   commissione           
             centrale per l'impiego.                                               
               8.  Per  formulare  il  parere di cui al comma 7, nonche'           
             quelli di cui all'art. 17,  comma terzo, della  legge    21           
             dicembre  1978,  n.    845,  la  commissione centrale   per           
             l'impiego, di   cui e' membro  di    diritto  il  dirigente           
             generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e           
             la  formazione  professionale  dei  lavoratori  costituisce           
             apposito    sottocomitato       per      la      formazione           
             professionale,  nel  quale  sono rappresentate le regioni e           
             le parti sociali.                                                     
               9. Nell'ambito   della gestione del   Fondo di    cui  al           
             comma   54 sono mantenuti gli impegni  esposti nel bilancio           
             di  previsione per l'anno 1992 e   seguenti della  gestione           
             per  l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali           
             nel Mezzogiorno  di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre           
             1978, n. 845  e successive modificazioni ed integrazioni, e           
             del  Fondo  per  la  mobilita'  della manodopera, istituito           
             dall'art. 28 della legge   12 agosto   1977,  n.  675,    e           
             successive  modificazioni ed integrazioni.                            
               10.   Per  assicurare  la   continuita'  operativa  delle           
             attivita' previste dagli articoli 18 e 22   della legge  21           
             dicembre  1978,  n. 845 e dalla legge 14 febbraio 1987,  n.           
             40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli   8055 e    8056           
             dello    stato di   previsione del  Ministero del lavoro  e           
             della previdenza  sociale  per  il 1993  affluiscono   alle           
             disponibilita' del Fondo di cui al comma 5.                           
               11.  Nell'ambito  della  stessa   gestione  e'  mantenuta           
             evidenza contabile  per  la  gestione  dei  residui  attivi           
             e   passivi   delle pregresse    gestioni.   Nella   stessa           
             gestione   confluiscono    le disponibilita'     risultanti           
             dall'eventuale   riaccertamento   delle situazioni relative           
             agli esercizi pregressi.                                              
               12.  Sono  abrogate  le  disposizioni    contenute  negli           
             articoli 22, 24, 25 e  26 della  legge 21   dicembre  1978,           
             n. 845,  per le  parti gia' disciplinate dalle disposizioni           
             del  presente  articolo,  nonche' l'art.   4 della legge 14           
             febbraio 1987, n. 40.                                                 
               13.    Per   assicurare    la   copertura      dell'onere           
             derivante   dall'attuazione,    nell'anno    1992,    degli           
             interventi     per      promuovere   l'inserimento   o   il           
             reinserimento  al  lavoro  di  giovani,  di  disoccupati di           
             lunga  durata,    di  donne,    o    di  altre    categorie           
             svantaggiate    di lavoratori  secondo i  programmi ammessi           
             al finanziamento  del Fondo sociale  europeo,   le  risorse           
             di   cui  all'art.  25 della  legge  21 dicembre  1978,  n.           
             845,  sono  integrate  dell'importo di  lire  100  miliardi           
             per    l'anno    medesimo,   cui   si   provvede   mediante           
             corrispondente  utilizzo  delle   disponibilita'   di   cui           
             all'art.  26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.           
             845.                                                                  
               14-18. (Abrogati)".                                                 
               - L'art. 3  del decreto-legge 30 ottobre 1984,   n.  726,           
             convertito,  con   modificazioni, dalla  legge 19  dicembre           
             1984,  n. 863,  (Misure urgenti a sostegno e ad  incremento           
             dei livelli occupazionali), cosi' come, in  parte, abrogato           
             dal presente  articolo, risulta  essere il seguente:                  
               "Art. 3.  - 1. I   lavoratori di eta'  compresa    fra  i           
             quindici    ed  i  ventinove  anni possono essere   assunti           
             nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma           
             3, con contratto di formazione e lavoro non    superiore  a           
             ventiquattro    mesi  e    non    rinnovabile, dagli   enti           
             pubblici economici  e dalle  imprese e loro   consorzi  che           
             al  momento  della  richiesta non   abbiano sospensioni dal           
             lavoro in  atto ai sensi dell'art. 2  della legge 12 agosto           
             1977, n. 675, ovvero  non abbiano proceduto    a  riduzione           
             di  personale    nei dodici   mesi precedenti  la richiesta           
             stessa,   salvo   che  l'assunzione   non    avvenga    per           
             l'acquisizione  di  professionalita' diverse da quelle  dei           
             lavoratori  interessati   alle   predette   sospensioni   e           
             riduzioni di personale.                                               
               1.bis.  Nelle  aree indicate dall'art.  1 del testo unico           
             delle  leggi  sugli    interventi  per     il   Mezzogiorno           
             approvato  con    D.P.R. 6   marzo 1978, n. 218, nonche' in           
             quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29           
             dicembre 1990, n.  407,  l'assunzione    con  contratti  di           
             formazione e lavoro e' ammesso sino all'eta' di 32 anni.              
               2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente,           
             una  quota  fino al cinque per cento  deve essere riservata           
             ai cittadini emigrati rimpatriati,   ove in   possesso  dei           
             requisiti  necessari.    In  caso    di carenza di predetto           
             personale  dichiarata  dall'ufficio  di   collocamento   si           
             procede ai sensi del comma 1.                                         
               3.    I    tempi    e   le   modalita'   di   svolgimento           
             dell'attivita'  di formazione  e lavoro   sono    stabiliti           
             mediante   progetti    predisposti  dagli    enti  pubblici           
             economici e  dalle imprese  ed approvati  dalla commissione           
             regionale per  l'impiego. Nel  caso in   cui la    delibera           
             della  commissione   regionale impiego non sia  intervenuta           
             nel termine di  30  giorni  dalla    loro    presentazione,           
             provvede  il  Direttore dell'Ufficio  Regionale del  lavoro           
             e    della massima   occupazione. La commissione  regionale           
             per   l'impiego, nell'ambito   delle    direttive  generali           
             fissate  dal  Ministro  del    lavoro  e  della  previdenza           
             sociale, sentita la commissione centrale    per  l'impiego,           
             delibera,   in  coerenza  con  le  finalita'  formative  ed           
             occupazionali e con le caratteristiche dei diversi  settori           
             produttivi,  in    ordine  ai  criteri  di approvazione dei           
             progetti  ed agli  eventuali specifici  requisiti che   gli           
             stessi  devono  avere, tra  i  quali  puo' essere  previsto           
             il rapporto   tra organico   aziendale    e   numero    dei           
             lavoratori    con  contratti  di formazione  e lavoro.  Nel           
             caso  in cui  i progetti  interessino piu' ambiti regionali           
             i medesimi progetti sono  sottoposti  all'approvazione  del           
             Ministro del  lavoro e della previdenza sociale,  il quale,           
             entro  trenta  giorni,  delibera  sentito   il parere della           
             commissione  centrale  per  l'impiego.  Non  sono  soggetti           
             all'approvazione  i progetti conformi alle regolamentazioni           
             del contratto di formazione  e  lavoro  concordate  tra  le           
             organizzazioni  sindacali nazionali  dei datori di lavoro e           
             dei lavoratori aderenti  alle  confederazioni  maggiormente           
             rappresentative,  recepite dal Ministro  del lavoro e della           
             previdenza sociale  sentita  la  commissione  centrale  per           
             l'impiego.                                                            
               4.  I    progetti di   cui al  comma 3, che  prevedono la           
             richiesta di finanziamento alle  regioni,  devono    essere           
             predisposti in conformita' ai regolamenti  comunitari. Essi           
             possono  essere    finanziati dal fondo di rotazione di cui           
             all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  secondo           
             le    modalita' di cui  all'art. 27  della stessa legge.  A           
             tal fine le regioni ogni anno determinano    la  quota  del           
             limite massimo di spesa, di cui al secondo comma  dell'art.           
             24  della legge predetta, da destinare   al   finanziamento           
             dei    progetti.     Hanno     precedenza  nell'accesso  ai           
             finanziamenti  i  progetti    predisposti  di  intesa con i           
             sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.                    
               5. Ai contratti di formazione e lavoro  si  applicano  le           
             disposizioni  legislative  che disciplinano  i  rapporti di           
             lavoro subordinato  in quanto  non   siano   derogate   dal           
             presente   decreto.  Il  periodo  di formazione e lavoro e'           
             computato    nell'anzianita'  di  servizio   in   caso   di           
             trasformazione  del    rapporto  di formazione e lavoro  in           
             rapporto a tempo   indeterminato,   effettuato      durante           
             ovvero      al      temine dell'esecuzione del contratto di           
             formazione e lavoro.                                                  
               6.  Per  i  lavoratori  assunti  con  il   contratto   di           
             formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico  del           
             datore  di lavoro e' dovuta in misura  fissa corrispondente           
             a quella   prevista per   gli apprendisti  dalla  legge  19           
             gennaio  1955,  n.  25,  e  successive modificazioni, ferma           
             restando  la   contribuzione   a   carico del    lavoratore           
             nelle  misure previste per la generalita' dei lavoratori.             
               7.   Al   temine del  rapporto  il  datore  di  lavoro e'           
             tenuto  ad attestare l'attivita'   svolta  ed  i  risultati           
             formativi    consguiti   dal   lavoratore,          dandone           
             comunicazione       all'ufficio     di         collocamento           
             territorialmente competente.                                          
               8.   La    commissione  regionale   per  l'impiego   puo'           
             effettuare  controlli,         per      il          tramite           
             dell'ispettorato        del     lavoro, sull'attuazione dei           
             progetti di formazione e lavoro.                                      
               9. In  caso di  inosservanza da   parte del    datore  di           
             lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro,           
             il  contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin           
             dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.                  
               10. I lavoratori assunti con  contratto di  formazione  e           
             lavoro   sono  esclusi  dal  computo  dei  limiti  numerici           
             previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione           
             di particolari normative e istituti.                                  
               11.  Il  rapporto  di  formazione   e  lavoro  nel  corso           
             del  suo svolgimento puo' essere convertito in  rapporto  a           
             tempo  indeterminato,  ferma    restando    l'utilizzazione           
             del   lavoratore     in     attivita'  corrispondenti  alla           
             formazione conseguita.  In questo caso continuano a trovare           
             applicazione i commi 6  e 10 fino alla scadenza del termine           
             originariamente  previsto  dal  contratto  di  formazione e           
             lavoro.                                                               
               12.    I lavoratori   che   abbiano svolto  attivita'  di           
             formazione  e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del           
             rapporto possono essere assunti   a tempo    indeterminato,           
             dal  medesimo o  da altro  datore di lavoro,  con richiesta           
             nominativa      per      l'espletamento   di      attivita'           
             corrispondenti alla  formazione  conseguita.    Qualora  il           
             lavoratore  sia assunto,  entro i  limiti di  tempo fissati           
             dal presente  comma, dal medesimo   datore di   lavoro,  il           
             periodo  di    formazione e'   computato nell'anzianita' di           
             servizio. La  commissione regionale per l'impiego,  tenendo           
             conto  delle  particolari    condizioni del mercato nonche'           
             delle caratteristiche  della  formazione  conseguita,  puo'           
             elevare  il predetto limite fino ad un massimo di trentasei           
             mesi.                                                                 
               13. (Abrogato).                                                     
               14. Ferme restando le altre disposizioni  in  materia  di           
             contratto  di  formazione  e    lavoro,  quando  i progetti           
             formativi di cui al  comma 3 sono  relativi  ad   attivita'           
             direttamente    collegate    alla    ricerca  scientifica e           
             tecnologica, essi sono   approvati dal  Ministro    per  il           
             coordinamento    delle     iniziative   per    la   ricerca           
             scientifica  e tecnologica, d'intesa con   il Ministro  del           
             lavoro    e  della previdenza sociale. I  predetti progetti           
             formativi possono  prevedere una durata  del  contratto  di           
             formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.                    
               15.    Il    Ministro  per    il    coordinamento   delle           
             iniziative  per  la ricerca  scientifica   e   tecnologica,           
             ai   fini    della  formazione professionale  prevista  dai           
             progetti   di    cui    al  comma    precedente,  utilizza,           
             attivandoli  e coordinandoli,  gli strumenti ed  i relativi           
             mezzi   finanziari   previsti   nel   campo  della  ricerca           
             finalizzata,  applicata    e  di    sviluppo   tecnologico,           
             secondo linee  programmatiche approvate dal CIPE.                     
               16.  Nel  caso  in  cui per lo svolgimento di determinate           
             attivita' sia richiesto   il    possesso   di      apposito           
             titolo   di    studio,  questo costituisce requisito per la           
             stipulazione  del  contratto   di   formazione   e   lavoro           
             finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'.                
               17. I  lavoratori iscritti negli  elenchi di cui all'art.           
             19  della  legge  2    aprile  1968,  n. 482,   assunti con           
             contratto di   formazione e lavoro, sono  considerati    ai           
             fini  delle percentuali  d'obbligo di cui all'art. 11 della           
             stessa legge".                                                        
               - Il   testo della legge   21  dicembre    1978,  n.  845           
             (Leggequadro  in materia   di formazione  professionale) e'           
             pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale 30 dicembre  1978,  n.           
             362.